Art. 2.
(Modalità di redazione del bilancio di esercizio).

      1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
      2. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
      3. Il bilancio di esercizio deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso alla presente legge.
      4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
      5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per

 

Pag. 6

almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile.
      6. I libri contabili tenuti dai sindacati e dalle associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
      7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
      8. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato o dell'associazione di cui al comma 1 entro un mese dalla data di presentazione del bilancio di esercizio agli organi statutariamente competenti.
      9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessario effettuare cancellazioni, queste devono essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.
      10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      11. Il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

Pag. 7